Condizioni generali di vendita e fornitura

1.1 Se la conferma dell’ordine ne esplicita l’applicazione, le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura sono vincolanti. Altre o diverse condizioni sono valide unicamente se indicate nella conferma dell’ordine o confermate in forma scritta dal fornitore.

2.1 Le offerte prive di termine ultimo di accettazione non sono vincolanti.

2.2 Con riserva di eventuali modifiche strutturali, dimensionali o materiali intese come miglioramento del prodotto e della sua tecnologia.

2.3 L’intera documentazione (modelli, disegni, descrizioni, ecc.) resta esclusiva proprietà intellettuale del fornitore e in assenza di sua autorizzazione scritta non ne è consentita la riproduzione, la copia o la divulgazione/consegna a terzi.

3.1 Il contratto di fornitura si perfeziona quando il fornitore accetta in forma scritta gli ordini o gli accordi scritti o verbali.

3.2 Le modifiche agli ordini sono consentite unicamente previo accordo con il fornitore. Se è eccezionalmente necessario modificare ordini già in produzione, i costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del committente.

3.3 Il fornitore non risponde di errori dimensionali presenti sulla documentazione del committente.

 

4.1 Lo scopo e le caratteristiche della fornitura sono quelli indicati sulla conferma dell’ordine. Le prestazioni non incluse nella conferma dell’ordine sono fatturate separatamente.

4.2 Il fornitore si riserva di apportare modifiche al prezzo in seguito ad aumenti salariali o dei prezzi dei materiali successivi al perfezionamento del contratto.

4.3 Per gli ordini seriali il fornitore si riserva una riduzione/incremento delle forniture pari al 10%.

5.1 I prezzi indicati sono netti, franco fornitore e privi d’imballaggio. Tutti i costi aggiuntivi (es.: spedizione, assicurazione, autorizzazioni e documentazioni) sono a carico del committente. Tasse, spese e costi doganali sono a carico del committente.

5.2 Le fatture devono essere saldate senza detrazioni entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

5.3 L’oggetto della fornitura rimane di esclusiva proprietà del fornitore fino al saldo completo. Il committente è tenuto a contribuire alle misure necessarie ai fini della tutela della proprietà del fornitore.

5.4 Fatti salvi i diritti indicati ai punti 8.2 e 10.1, eventuali contestazioni sulla fornitura non consentono al committente di non saldare fatture in scadenza.

6.1 I tempi di consegna concordati sono validi a eccezione del verificarsi di cause di forza maggiore, come guerre, disordini politici, ritardi nei trasporti o nelle consegne, scioperi in azienda o presso fornitori. Il verificarsi di un simile evento giustifica un commisurato ritardo nella fornitura.

6.2 In caso di ritardo nella fornitura il committente non può richiedere risarcimenti né la risoluzione del contratto.

7.1 Eventuali richieste specifiche relative al trasporto e all’assicurazione devono essere comunicate al fornitore in tempo utile. Il trasporto avviene a carico e a rischio del committente. Il committente deve comunicare eventuali reclami legati al trasporto al momento della consegna della merce o dei documenti di trasporto direttamente al trasportatore, richiedendone una constatazione.

7.2 Vantaggi e rischi sono trasferiti al committente con la presa in consegna della fornitura franco stabilimento, anche se la consegna è DDP, DAP, CPT o soggetta ad altre clausole. Eventuali assicurazioni contro danni sono a carico del committente.

 

8.1 Il committente deve comunicare e motivare in forma scritta e far valere eventuali reclami e contestazioni entro 8 giorni dalla ricezione della fornitura. La mancata osservanza di tale disposizione corrisponde all’accettazione della fornitura.

8.2 Se alla consegna la fornitura non è conforme al contratto, il committente è tenuto a garantire al fornitore la possibilità di porre rimedio il prima possibile con facoltà di decidere se eliminare i difetti o sostituire i prodotti.
Sono escluse eventuali altre richieste del committente per difetti della fornitura, in particolare sono escluse le richieste di risarcimento e risoluzione del contratto.

 

9.1 In caso di ritardo nell’accettazione di merce pronta per la spedizione, i costi e i rischi di deposito saranno addebitati al committente, al quale verrà fatturato il relativo canone di deposito.

9.2 Se l’accettazione non avviene entro un termine di mora di sei giorni, il fornitore ha il diritto di fatturare la merce alle normali condizioni di pagamento. Sono fatti salvi eventuali altri o diversi diritti stabiliti dal Diritto delle obbligazioni.

10.1 Il termine di garanzia decorre a partire dal giorno della fornitura e ha una durata di un anno. Il fornitore garantisce la qualità del materiale, la conformità del modello e il corretto funzionamento degli elementi riscaldanti forniti, provvedendo a propria discrezione alla sostituzione o alla riparazione a proprie spese della merce interessata da puntuale e fondata contestazione. A tal fine i pezzi devono essere spediti franco alla fabbrica. I pezzi sostituiti sono di proprietà del fornitore. È esclusa ogni richiesta del committente, in particolare le richieste di risarcimento.

10.2 È esclusa ogni forma di garanzia per elementi riscaldanti:

• conservati in modo inadeguato e danneggiati dall’umidità;
• utilizzati in condizioni diverse da quelle specificate dal fornitore;
• che prevedono modelli speciali non compresi nelle nostre norme di fabbricazione;
• soggetti a normale usura;
• trattati o utilizzati in modo non conforme o collegati a tensioni di alimentazione errate;
• riparati o modificati senza il consenso del fornitore;
• che presentano danni da corrosione.

11.1 Luogo di adempimento e foro competente per committente e fornitore sono la sede del fornitore.

11.2 I rapporti giuridici sono disciplinati dal diritto svizzero.